STATUTO SINS

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazione denominata “SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROSCIENZE”, abbreviabile in “SINS”.

Art. 2 – SEDE
L’Associazione ha sede legale in Via Degli Aldobrandeschi, 43 00163 – Roma.
Potrà istituire sedi secondarie od operative presso il luogo indicato dal Presidente del Consiglio Direttivo. La sede legale potrà essere spostata con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione non ha scopo di lucro.
È espressamente esclusa la retribuzione delle persone che rivestono cariche nel Consiglio Direttivo, mentre è consentito sia il compenso che il rimborso delle spese per chi opera con incarichi specifici nell’interesse dell’associazione; essa avrà l’esclusivo perseguimento di solidarietà sociale, con il divieto di svolgere attività diverse se non quelle ad esse direttamente connesse, previa approvazione con delibera del Consiglio Direttivo.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse connesse o integrative delle stesse.
In particolare lo scopo dell’Associazione è:
– approfondire le conoscenze del Sistema Nervoso e dei processi che sono alla base del comportamento, tramite un comune sforzo di ricercatori che operano in campi diversi e facilitano l’integrazione delle ricerche dirette a tutti i livelli dell’organizzazione biologica, anche al fine di giovare alla salute della persona;
– promuovere l’informazione e la formazione culturale e scientifica nel campo delle Neuroscienze;
– promuovere attività di aggiornamento professionale, di formazione permanente con programmi di attività formativa ECM e di educazione continua rivolta ad operatori nazionali e internazionali, conformemente a quanto previsto per i corsi ECM dalle normative ministeriali nazionali e internazionali; tale attività può essere svolta direttamente o attraverso e in collaborazione con altri enti e/o associazioni scientifiche senza finalità di lucro o anche ONLUS; potrà gestire corsi di formazione anche a distanza (FAD);
– collaborare con il Ministero della Salute, le regioni, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e private;
– partecipare all’elaborazione di linee guida in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (F.I.S.M.); dare impulso a trials di studio e ricerche scientifiche in neuroscienze; promuovere rapporti di collaborazione con altre società, Enti e organismi scientifici. Potrà collaborare anche con Associazioni di malati.
L’Associazione può sostenere o realizzare pubblicazioni atte a diffondere l’informazione nel campo delle Neuroscienze.
Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione può altresì collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, nazionale o internazionale, nonché con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti; può inoltre reperire e gestire fondi, attrezzature e immobilizzazioni.
Oltre ai contributi dei Soci, l’Associazione può richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni da qualsiasi ente od oblazioni da enti o persone fisiche, quale ne sia la natura, offrendo anche la propria assistenza e la prestazione di servizi nel ramo in cui svolge la propria attività con finalità meramente complementari e allo scopo di aumentare i fondi disponibili per le sue finalità istituzionali; essa infine può consentire l’utilizzo della propria denominazione anche a fini pubblicitari ovvero accettare di collaborare con enti, istituti e società per promuovere iniziative di comunicazioni terapeutiche durante lo svolgimento dei convegni dalla stessa organizzati, non in contrasto con gli scopi dell’Associazione stessa e purché non configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale.
L’Associazione può finanziare le attività sociali attraverso i contributi dei Soci e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N. anche se forniti attraverso soggetti collegati.
L’Associazione può finanziare le attività ECM attraverso l’autofinanziamento e i contributi dei Soci e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
Le attività scientifiche ed ECM verranno verificate attraverso questionari cui risponderanno i Soci e gli eventuali fruitori delle stesse.
L’Associazione non può esercitare abitualmente attività imprenditoriali o partecipare ad esse salvo quelle necessarie per le attività istituzionali.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o integrative.
Sono escluse finalità politiche e sindacali.
La SINS ha come programmi prioritari:
1. – Congresso Nazionale
L’Associazione organizza almeno ogni due anni un Congresso la cui sede, data e programma vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
2. – Riunioni ed altre attività congressuali
L’Associazione può tenere Simposi, Congressi e Corsi di aggiornamento nazionali e internazionali; inoltre può patrocinare e partecipare ad altre iniziative analoghe promosse da altre associazioni e/o fondazioni.

Art. 4 – DURATA
L’Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Art. 5 – COMPONENTI DELL’ASSOCIAZIONE
1. – Associati o per semplificazione, “Soci”
L’Associazione ha 4 (quattro) tipi di Soci:
Ordinario, Onorario, Straniero e Sostenitore.
(1) Il Consiglio Direttivo (2) approva le richieste di iscrizione all’Associazione che saranno prima vagliate dalla Commissione di cui al successivo punto 2.
I nominativi dei nuovi Soci saranno comunicati alla prima Assemblea (3) che si terrà dopo la loro nomina.
Sono ammessi, tra gli altri, senza limitazioni, tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, del mondo accademico, degli enti di ricerca o in regime libero-professionale che siano in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.
Tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno pari diritto elettorale attivo e passivo.
L’appartenenza a una qualsiasi delle categorie di Soci prevista dal presente statuto attribuisce:
1. il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
2. il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto annuale;
3. il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto nonché per l’elezione a ogni carica prevista dal medesimo, il tutto senza limitazione alcuna.
Il rapporto associativo ha carattere di continuità ed è esclusa l’occasionalità della partecipazione alla vita associativa.
2. – Soci Ordinari
Oltre ai soggetti indicati nell1 art. 1 qualunque ricercatore di nazionalità italiana che ha condotto studi nel campo delle Neuroscienze può diventare Socio Ordinario.
La domanda di ammissione deve essere accompagnata da una presentazione scritta di almeno 2 (due) Soci Ordinari.
Tale domanda viene inoltrata direttamente al Segretario-Tesoriere dell’Associazione e viene valutata da una apposita Commissione composta da 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo e poi sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo stesso.
La nomina di nuovi soci avviene nell’ambito di una riunione del Consiglio Direttivo al massimo 2 (due) volte all’anno.
3. – Soci Onorari
Il Consiglio Direttivo può ammettere come Soci Onorari ricercatori che abbiano dato rilevanti contributi alle ricerche nel campo delle Neuroscienze.
4. – Soci Stranieri
Ricercatori che hanno requisiti di Soci Ordinari ed hanno nazionalità diversa da quella italiana possono diventare Soci Stranieri.
Le modalità di ammissione sono uguali a quelle dei Soci Ordinari.
5. – Soci Sostenitori
Sostenitori individuali od organizzazioni che sono interessati allo sviluppo delle Neuroscienze possono diventare Soci Sostenitori a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
6 – Quote
Il Consiglio Direttivo stabilisce l’ammontare delle quote annuali.
L’anno sociale è l’anno solare e le quote devono essere pagate in anticipo.
I Soci Onorari non sono soggetti al pagamento di quote sociali.
Un Socio che non paghi la quota annuale per un periodo di 3 (tre) anni perde tutti i diritti di Socio e, se non risponde ad un sollecito di pagamento della segreteria, viene escluso dall’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili per atti tra vivi e non sono mai comunque rivalutabili.

Art. 6 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno il diritto di nominare gli organi dell’Associazione e di approvare annualmente il bilancio.
Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi o dallo Statuto.
Possono proporre nuovi associati con le modalità di cui al- 1’articolo 5, comma 1.
Possono essere nominati a far parte del Consiglio Direttivo secondo quanto disposto dal successivo articolo 10.
Gli associati potranno usufruire delle riduzioni e/o benefici a Loro riservati soltanto se in regola con le quote associative annuali.

Art. 7 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Dovere degli associati è quello di dimostrare un interesse continuo verso gli obiettivi della SINS e di partecipare, salvo personali impedimenti, alle assemblee.
Gli associati hanno il dovere di comunicare alla segreteria i propri dati personali aggiornati e il loro domicilio consentendo la conservazione dei dati presso la Società o presso il depositario delle scritture amministrative e contabili per gli adempimenti fiscali e gli obblighi contributivi.

Art. 8 – ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
Tutti i Soci possono dimettersi in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Segretario-Tesoriere dell’Associazione.
In circostanze eccezionali il Consiglio Direttivo può escludere dall’Associazione un membro che si rendesse responsabile di azioni contrarie ai fini dell’Associazione; questi riceverà comunicazione scritta dell’avvenuta esclusione e delle ragioni che l’hanno causata.
Egli ha diritto ad appellarsi all’Assemblea.

TITOLO III
ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE

Art. 9 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e delibera su:
– l’approvazione dei rendiconti economici e finanziari,
– le modifiche dello statuto,
– la nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti,
– lo scioglimento dell’Associazione,
– quant’altro a essa demandato dalla legge o dal Consiglio Direttivo.
Ogni anno l’Associazione tiene entro il mese di aprile un’Assemblea alla quale sono sottoposti:
1. una relazione delle attività e un rendiconto finanziario;
2. il bilancio preventivo per l’esercizio successivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’anno precedente;
3. ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o richiesto dai Soci.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata, quando se ne ravvisi la necessità, dal Presidente o su propria iniziativa o su conforme delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.
L’Assemblea viene convocata a mezzo di lettera semplice o posta elettronica inviata ai soci di norma almeno quindici giorni prima della data fissata.
Le decisioni assembleari, i bilanci e i rendiconti economici e finanziari verranno comunicati a tutti i Soci per posta elettronica.
Per le Assemblee il voto potrà essere espresso anche a mezzo posta o per via telematica per precisi quesiti posti all’ordine del giorno e a mezzo di apposite schede nominative vistate dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere dell’Associazione prima dell’invio.
Per le modalità di voto si fa riferimento ad un apposito regolamento dell’Associazione.
In prima convocazione l’adunanza non è valida se non vi partecipa almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; in seconda convocazione, che non può avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, l’adunanza è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni, comprese quelle riguardanti la modifica dello Statuto, si intendono adottate quando abbiano riportato la maggioranza dei voti dei Soci presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
Ciascun Socio avente diritto può disporre di un solo voto. Non sono ammesse le deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il principio del voto singolo di cui all’art. 2538 2° comma del Codice Civile, ed è riservato ai maggiori d’età.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1. – Compiti
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da 10 (dieci) Consiglieri (tra i quali il Segretario-Tesoriere), un Presidente, un Presidente Eletto e un Past President.
Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto, tranne il Presidente che vota soltanto in caso di parità.
Non sono ammesse deleghe.
È espressamente esclusa ogni tipo di retribuzione a favore dei Consiglieri e delle altre cariche associative, mentre è consentito sia il compenso che il rimborso delle spese per chi opera con incarichi specifici nell’interesse della SINS, sempre comunque nei limiti di cui alla lettera c) art. 6 del Decreto Legislativo n. 460 del 04/12/1997 e sue modifiche e integrazioni.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e tra gli altri:
– ha l’obbligo di redigere e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo, comprensivo del programma di lavoro relativo all’esercizio finanziario cui il preventivo si riferisce;
– ha l’obbligo di redigere e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale;
– delibera l’eventuale costituzione di centri studio o ricerca, ne regola l’organizzazione e il funzionamento e ne delibera gli specifici regolamenti;
– delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti;
– delibera rilevanti acquisti, investimenti, incarichi e appalti;
– delibera su accordi di collaborazioni tra l’Associazione ed enti pubblici e privati, nazionali o esteri;
– delibera sulle convenzioni con enti per la gestione dei servizi;
– delibera il più conveniente impiego del patrimonio e delle risorse;
– delibera sui criteri e sulle modalità di erogazione delle rendite;
– delibera e provvede all’istituzione e all’ordinamento degli uffici dell’Associazione, all’assunzione e licenziamento del personale amministrativo e tecnico;
– delibera sull’alienazione dei beni immobili dell’Associazione;
– delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei Soci;
– nomina il Segretario-Tesoriere;
– approva e modifica i regolamenti dell’Associazione;
– predispone il regolamento per lo scrutinio delle schede elettorali;
– delibera su quanto altro necessario ai fini del raggiungimento dello Scopo dell’Associazione.
2. – Elezione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene eletto per votazione a scrutinio segreto tramite posta o per via telematica da tutti i Soci.
La lista dei candidati viene preparata da un Comitato di Nomina costituito da 3 (tre) membri designati appositamente dal Consiglio tra i Soci Ordinari, da 2 (due) membri del Consiglio nominati in seno al Consiglio stesso e presieduto dal Presidente; quest’ultimo non ha diritto al voto.
Nel preparare la lista dei candidati il Comitato di Nomina deve tenere conto delle seguenti aree di interesse:
1. Neuro Development
2. Excitability, synaptic transmission, network functions
3. Disorders of the nervous system
4. Sensory and motor systems
5. Sleep, autonomic and neuroendocrine systems
6. Cognition and behavior
7. Novel Methods and Technology Development
I candidati che entreranno a far parte del Consiglio direttivo saranno scelti tra i primi di ciascuna area tematica e i tre migliori secondi.
Per quanto riguarda l l’elezione del Presidente Eletto, che avverrà ogni 2 (due) anni, il Comitato di Nomina potrà proporre anche un solo nome, ma gli elettori potranno votare anche un altro candidato in alternativa a quello/i proposto/i.
Ogni Socio può proporre al Comitato di Nomina, tramite il Segretario-Tesoriere, un nome per ciascuna area di interesse ed un nome per il Presidente Eletto.
Il Comitato di Nomina tiene in considerazione le proposte, ma non è obbligato a farle sue.
3. – Consiglieri
I Consiglieri sono nominati tra i Soci, durano in carica 4 (quattro) anni e non possono essere rieletti prima di 6 (sei) anni dal decadimento della carica.
Decade dalla carica il Consigliere che risulti assente dalle riunioni del Consiglio Direttivo per 3 (tre) volte consecutive.
4. – Cariche vacanti
Nell’eventualità in cui la carica di Presidente diventi vacante, il Consiglio Direttivo eleggerà a maggioranza un Consigliere che coprirà tale carica sino a quando un prossimo candidato debitamente eletto assumerà tale posizione.
Qualora si rendesse vacante un posto di Consigliere, questo verrà ricoperto dal primo dei non eletti.
5.- Esonero da una carica
La persona che ricopre una carica e che svolge tale compito in modo contrario agli interessi ed ai propositi dell’Associazione può essere rimosso da tale carica con il voto di 6 (sei) membri del Consiglio Direttivo aventi diritto di voto.
6.- Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.
Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto.

Art. 11 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall’Assemblea.
Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi ed effettua verifiche di cassa.
I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati per una volta soltanto.
Art. 12 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione ed è responsabile dell’applicazione delle direttive dell’Assemblea.
Può delegare tale compito, in parte, per atti o gruppo di atti, a terzi (professionisti o esperti) o a uno o più membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica per 2 (due) anni dopo essere stato Presidente Eletto per 2 (due) anni precedenti e rimane come Past-President per altri 2 (due) anni nel Consiglio Direttivo.
Non può essere rieletto prima di 6 (sei) anni dal decadimento della carica.
Art. 13 – SEGRETARIO-TESORIERE
Il Segretario-Tesoriere viene nominato dal Consiglio su proposta del Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.
Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente nella esecuzione delle funzioni dell’Associazione ed è responsabile della conduzione economica e della gestione contabile dell’Associazione.
Egli dura in carica per 2 (due) anni e può essere rinominato al massimo un’altra volta consecutiva.
Il Segretario-Tesoriere cura la trasmissione delle istanze inviate dagli aspiranti Soci, redige e conserva i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale dei Soci, tiene e aggiorna periodicamente l’archivio dei Soci, incassa le quote sociali e cura la redazione dei bilanci e dei rendiconti.
Art. 14 – COMMISSIONI
Il Consiglio Direttivo può nominare delle commissioni scegliendo i membri tra i Soci per l’attuazione di speciali programmi definendo le loro funzioni ed i loro poteri.

Art. 12 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione ed è responsabile dell’applicazione delle direttive dell’Assemblea.
Può delegare tale compito, in parte, per atti o gruppo di atti, a terzi (professionisti o esperti) o a uno o più membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica per 2 (due) anni dopo essere stato Presidente Eletto per 2 (due) anni precedenti e rimane come Past-President per altri 2 (due) anni nel Consiglio Direttivo.
Non può essere rieletto prima di 6 (sei) anni dal decadimento della carica.
Art. 13 – SEGRETARIO-TESORIERE
Il Segretario-Tesoriere viene nominato dal Consiglio su proposta del Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.
Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente nella esecuzione delle funzioni dell’Associazione ed è responsabile della conduzione economica e della gestione contabile dell’Associazione.
Egli dura in carica per 2 (due) anni e può essere rinominato al massimo un’altra volta consecutiva.
Il Segretario-Tesoriere cura la trasmissione delle istanze inviate dagli aspiranti Soci, redige e conserva i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale dei Soci, tiene e aggiorna periodicamente l’archivio dei Soci, incassa le quote sociali e cura la redazione dei bilanci e dei rendiconti.
Art. 14 – COMMISSIONI
Il Consiglio Direttivo può nominare delle commissioni scegliendo i membri tra i Soci per l’attuazione di speciali programmi definendo le loro funzioni ed i loro poteri.

Art. 13 – SEGRETARIO-TESORIERE
Il Segretario-Tesoriere viene nominato dal Consiglio su proposta del Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.
Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente nella esecuzione delle funzioni dell’Associazione ed è responsabile della conduzione economica e della gestione contabile dell’Associazione.
Egli dura in carica per 2 (due) anni e può essere rinominato al massimo un’altra volta consecutiva.
Il Segretario-Tesoriere cura la trasmissione delle istanze inviate dagli aspiranti Soci, redige e conserva i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale dei Soci, tiene e aggiorna periodicamente l’archivio dei Soci, incassa le quote sociali e cura la redazione dei bilanci e dei rendiconti.

Art. 14 – COMMISSIONI
Il Consiglio Direttivo può nominare delle commissioni scegliendo i membri tra i Soci per l’attuazione di speciali programmi definendo le loro funzioni ed i loro poteri.

TITOLO IV
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Art. 15 – PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito:
– da beni immobili e mobili che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo nonché da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, sempre che questi concorrano unicamente al raggiungimento dei fini di cui all’articolo 3;
– dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo dell’Associazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.
I beni durevoli dell’Associazione devono essere descritti in speciali inventari.
Le somme destinate ad incremento del patrimonio devono essere impiegate in titoli di stato o garantiti dallo stato o equivalenti o nell’acquisto di immobili.
Le somme non destinate a patrimonio devono essere depositate presso Casse di Risparmio od altri Istituti di Credito o investite in titoli di Stato a breve termine o equivalenti.
L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i Soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di ONLUS con finalità similari, affini o complementari allo scopo della Associazione.

Art. 16 – NATURA DELLE ENTRATE
Le entrate di cui l’Associazione dispone per l’adempimento dei suoi scopi, sono costituite:
– dai proventi delle quote dei Soci;
– dall’attività editoriale e formativa dell’Associazione;
– da contributi, elargizioni, redditi derivanti dal patrimonio e dai servizi eventualmente prestati;
– da finanziamenti pubblici nazionali o europei previsti specificamente per progetti inerenti agli scopi dell’Associazione;
– da mutui garantiti dal patrimonio dell’Associazione.
Art. 17 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Art. 18 – DISPOSIZIONI GENERALI
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve non finalizzate, o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 18 – DISPOSIZIONI GENERALI
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve non finalizzate, o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V
ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 19 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, la devoluzione del patrimonio avverrà a favore di altre associazioni o fondazioni o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – RINVIO A NORME DI LEGGE
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, alle leggi e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.